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DIRITTO RSU ALL’INFORMAZIONE SUCCESSIVA ANALITICA SUI COMPENSI PER LE FUNZIONI E GLI INCARICHI ASSOLTI DA CIASCUN DIPENDENTE
Alcuni dirigenti scolastici, adducendo motivi di privacy, negano di consegnare alla RSU l’informazione analitica sui compensi e forniscono solo quella complessiva : in genere forniscono la semplice indicazione dei nominativi che hanno ricevuto compensi accessori (non specificati né quantificati) e le erogazioni complessive rendendo così impossibile la verifica della corretta applicazione di quanto stabilito nella contrattazione di istituto..L’obbligo da parte dei dirigenti scolastici di fornire l’informazione successiva in modo analitico scaturisce dalle seguenti norme :
- L’obbligo di pubblicare i compensi spettanti è previsto dal DECRETO LEGISLATIVO14 marzo 2013, n. 33 (cosiddetto “Decreto Trasparenza) Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici che all’articolo 18 recita “Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.”. Tale disposizione legislativa si integra con il C.C.N.L. 2006/2009, che all’art.6 recita:“Sono materia di informazione successiva le seguenti: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.”
- Il Contratto Collettivo Nazionale attualmente in vigore recita all’articolo 6:
“Sono materia di informazione successiva le seguenti:
- Nominativi del personale utilizzato nelle attivitò e nei progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull’utilizzo delle risorse
- Il Garante per la protezione dei dati personali in data 7 Ottobre 2014 ha fornito l’avviso all’ARAN rispetto alla richiesta delle rappresentanze sindacali della comunicazione dei dati riferiti a compensi erogati individualmente ai lavoratori in cui all’art. 3 fa presente che il che il Garante ha chiarito, in più occasioni, che “ Ove il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale” – circostanza che ricorre nel caso del CCNL Scuola 2006-09 al’art.6- “è possibile procedere a siffatta comunicazione”.
Negli istituti in cui si presenta questa situazione consigliamo quanto segue :
- Richiedere al dirigente scolastico di consegnare alle RSU
1) un elenco del personale con gli incarichi e le funzioni assolte da ciascun docente ed ATA
2) un elenco da cui risultino i compensi erogati per ciascuna funzione e/o incarico
- Allo scopo di rafforzare la volontà delle parti di realizzare appieno una corretta informazione successiva inserire nella contrattazione di istituto :
“Da parte del dirigente scolastico verrà fornita alla RSU l’informazione successiva successiva sui compensi per le funzioni e gli incarichi assolti da ciascun docente ed ATA con un elenco da cui risultino i compensi erogati per ciascuna funzione e/o incarico ed un elenco del personale con gli incarichi e le funzioni assolte da ciascun docente ed ATA”
COBAS SCUOLA PISA